L’etichetta alimentare è la “carta d’identità” di un cibo, che sia un formaggio, un salume o una verdura. La normativa di riferimento, che ne disciplina ogni aspetto, è il Regolamento UE 1169/2011.
Esso definisce all’art. 2 cosa sia un’etichetta:
“Qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore”.
La presenza di una precisa regolamentazione dedicata alle etichette è una garanzia sia per il consumatore sia per il produttore: al primo assicura un alto livello di protezione in materia di informazioni sugli alimenti; al secondo un buon funzionamento del mercato interno.
Qualsiasi sia l’alimento, l’etichetta deve contenere informazioni sulla sua identità, la composizione e le sue proprietà.
Sono 3 i principali obiettivi di un’etichetta, secondo la normativa UE 1169/2011:
Le indicazioni obbligatorie supportano il raggiungimento di tali obiettivi.
Ecco che cosa devono contenere:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
d) la quantità netta dell’alimento;
e) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
f) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
g) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare
h) il paese d’origine o il luogo di provenienza
i) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
l) una dichiarazione nutrizionale
Importante sottolineare che tutti gli ingredienti dell’alimento, “devono essere elencati in ordine decrescente di peso”: il primo è quello presente in maggiore quantità, seguono gli altri a seconda della composizione. In generale, più è breve l’elenco degli ingredienti, più è genuino il prodotto alimentare.
Per la salute del consumatore, è inoltre fondamentale mettere in evidenza gli allergeni. Il regolamento UE 1169/2011 prevede nello specifico l’obbligo di indicare la presenza di taluni ingredienti o la loro vicinanza in ambiente di produzione. Nello specifico gli allergeni a cui si fa riferimento sono:
A partire dal 31 gennaio 2021 l’italia recepisce la normativa prevista dal Regolamento europeo n. 775 del 2018, che prevede per i salumifici l’obbligo di indicare:
Solo se il luogo è, in tutti e tre i casi, l’Italia, si può utilizzare “100% Italiano”. Se, invece, il luogo di nascita, allevamento e macellazione è membro dell’Unione Europea, allora è possibile inserire “UE”, oppure anche “extra UE” se non vi appartiene.
Essere chiari con il consumatore, sin dall’etichetta, porta molteplici vantaggi all’azienda alimentare stessa: rafforza il rapporto di fiducia che si crea con il proprio cliente nonché la reputazione del brand sul lungo periodo. Un beneficio per tutte le parti.
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